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giovedì, 27 febbraio 2014
L’ACEM SOLLECITA GLI ENTI APPALTANTI AD ACCREDITARSI SULLA PIATTAFORMA PER CERTIFICARE I CREDITI DELLE IMPRESE
A fronte delle enormi difficoltà segnalate dalle imprese edili creditrici della Pubblica Amministrazione per l’ottenimento della certificazione dei crediti, l’ACEM (Associazione Costruttori Edili del Molise) rivolge un accorato appello agli Enti appaltanti della Regione, soprattutto i Comuni, ad accreditarsi quanto prima sulla piattaforma elettronica predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Infatti, ai fini della certificazione delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni alle aziende per somministrazioni, forniture e appalti, è necessario che le amministrazioni stesse provvedano a registrarsi  sul tale piattaforma elettronica per la gestione telematica della procedura.
In una situazione in cui i tempi dei pagamenti sono sempre più lunghi, la certificazione che sostanzialmente attesta che il credito è certo, liquido ed esigibile, rappresenta per le imprese creditrici un utile strumento per sopperire alla carenza di liquidità.
Infatti, in conseguenza delle varie normative che si sono susseguite in materia, con la certificazione dei crediti, innanzitutto è possibile portare gli stessi in compensazione con i debiti contributivi ai fini del rilascio di un DURC positivo, è possibile compensarli con i cosiddetti «debiti da accertamento tributario» ed  inoltre, è possibile smobilizzare il credito maturato mediante cessione ad un istituto bancario o mediante operazioni di anticipazione e  pagamento a valere sulle certificazioni medesime.
L’ottenimento della certificazione del credito è un diritto dell’impresa – afferma il Presidente dell’ACEM Corrado Di Niro – che non può essere sottovalutato, per questo come Associazione a sostegno delle nostre aziende facciamo appello agli Enti appaltanti della Regione che non vi abbiano provveduto ad accreditarsi subito sulla piattaforma, anche perché la normativa prevede la possibilità per l’impresa di chiedere l’attivazione di un commissario ad acta se decorsi 30 giorni dalla domanda la certificazione non dovesse esere  rilasciata”.